diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4904 del 23/04/1992 (Rv. 476950 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Verificazione | Anteriorità del credito rispetto al fallimento - Accertamento - Prova - Mezzi - Limitazioni ex art. 2704, primo comma, cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476950-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Verificazione

Ai fini dell'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 2704, primo comma, cod. civ., in tema di certezza e computabilità, riguardo ai terzi, della data della scrittura privata, (nella specie, prestazione di garanzia fideiussoria), non assumono la qualità di terzi, rispetto al negozio documentato (e non al documento), né il curatore fallimentare, il quale, in sede di verifica dei crediti, contesti l'anteriorità del credito rispetto all'instaurazione della procedura concorsuale, atteso che la sua qualità di terzo è configurabile solo nelle diverse ipotesi in cui eserciti l'azione revocatoria o l'azione di simulazione, né gli altri creditori del fallimento, in quanto tutti i creditori si trovano tra loro in posizione paritaria, salve le cause legittime di prelazione, in un rapporto che non è di conflitto, in senso tecnico, ma di concorso. Pertanto, la prova della detta anteriorità, in sede di verifica, non è soggetta alle limitazioni fissate dalla norma citata, ma può essere fornita con le modalità dimostrative consentite da ciascuna fattispecie, secondo i criteri normali di attuazione dell'onere della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)