Sez. 1, Sentenza n. 4551 del 06/05/1998 (Rv. 515133 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE | Fallimento - Formazione dello stato passivo - Ammissione dei crediti al passivo - Crediti fondati su scrittura privata - Curatore fallimentare - Posizione di terzo - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze in tema di disciplina ex art. 2704 cod. civ.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE
Anche ai fini della formazione dello stato passivo del fallimento, al curatore fallimentare va riconosciuta la qualità di terzo rispetto ai creditori del fallito i quali richiedano l'ammissione al passivo fallimentare dei loro crediti, nonché rispetto allo stesso fallito. Da ciò consegue l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2704 cod. civ. in tema di certezza e computabilità della data della scrittura privata allegata a documentazione del singolo credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)