Sez. 2, Sentenza n. 3215 del 18/07/1977 (Rv. 386727 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - ULTERIORE INTERPRETAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - ULTERIORE INTERPRETAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Se e vero che il giudice e tenuto ad accertare quale sia stata la comune volonta dei contraenti, e vero altrettanto che, qualora il senso letterale della convenzione riveli, per la chiarezza e l'univocita delle espressioni usate, siffatta volonta e non sussista veruna ragione di divergenza tra la lettera e la volonta delle parti racchiusa nella convenzione, una ulteriore interpretazione risulta inammissibile, in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione alla effettiva volonta dei contraenti. (V 3346/75, mass n 377481).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)