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Sez. 2, Sentenza n. 3215 del 18/07/1977 (Rv. 386727 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - ULTERIORE INTERPRETAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386727-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - ULTERIORE INTERPRETAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Se e vero che il giudice e tenuto ad accertare quale sia stata la comune volonta dei contraenti, e vero altrettanto che, qualora il senso letterale della convenzione riveli, per la chiarezza e l'univocita delle espressioni usate, siffatta volonta e non sussista veruna ragione di divergenza tra la lettera e la volonta delle parti racchiusa nella convenzione, una ulteriore interpretazione risulta inammissibile, in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione alla effettiva volonta dei contraenti. (V 3346/75, mass n 377481).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)