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Sez. L, Sentenza n. 4813 del 24/10/1978 (Rv. 394507 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - RICORSO AI CRITERI ERMENEUTICI SUSSIDIARI - PRESUPPOSTI - NORME INTERPRETATIVE E NORME INTEGRATIVE - PREFERENZA ALLE PRIME - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394507-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - RICORSO AI CRITERI ERMENEUTICI SUSSIDIARI - PRESUPPOSTI - NORME INTERPRETATIVE E NORME INTEGRATIVE - PREFERENZA ALLE PRIME - NECESSITA.*

Qualora il senso letterale del contratto riveli con chiarezza ed univocita, attraverso le espressioni usate, la comune volonta dei contraenti e non sussista ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, una ulteriore interpretazione e inammissibile in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volonta dei contraenti. Ma quando, invece, le espressioni adoperate si presentino ambigue o insufficienti, il giudice non puo limitarsi al senso letterale delle parole, ma deve ricercare la comune volonta contrattuale mediante il ricorso ai criteri ermeneutici sussidiari, dando, peraltro, la preferenza alle norme interpretative (art 1362, 1365 cod civ) rispetto a quelle integrative (art 1366, 1371). (Conf 3215/77, mass n 386727).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1371

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)