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Sez. 3, Sentenza n. 1603 del 09/05/1969 (Rv. 340526 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - DIES INTERPELLAT PRO HOMINE - CONDIZIONI - 'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE AL DOMICILIO DEL CREDITORÈ - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - LIMITI - COMPITO SOLO PASSIVO DEL CREDITORE - CONFIGURABILITA - 'DOMICILIO DEL CREDITORÈ - NOZIONE - OBBLIGAZIONI DA ESEGUIRSI AL DOMICILIO DEL CREDITORE- OPERA PER L'ACCESSO AL FONDO DEL CREDITORE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340526-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - DIES INTERPELLAT PRO HOMINE - CONDIZIONI - 'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE AL DOMICILIO DEL CREDITORÈ - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - LIMITI - COMPITO SOLO PASSIVO DEL CREDITORE - CONFIGURABILITA - 'DOMICILIO DEL CREDITORÈ - NOZIONE - OBBLIGAZIONI DA ESEGUIRSI AL DOMICILIO DEL CREDITORE- OPERA PER L'ACCESSO AL FONDO DEL CREDITORE - INCLUSIONE.*

La disposizione dell'art.1219, comma secondo n.3 cod.civ. - secondo cui la Costituzione in mora non e necessaria 'quando e scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditorè - deve essere interpretata estensivamente, in relazione alla sua ratio consistente nell'ammettere la mora ex re ogni qualvolta la collaborazione del creditore all'adempimento sia limitata al compito meramente passivo di riceversi la prestazione. A tale fine l'espressione 'domicilio del creditorè, quale luogo dell'adempimento dell'obbligazione, non deve intendersi in senso tecnico, secondo il disposto dell'art.43 cod.civ., ma in senso piu lato, comprensivo di tutto l'ambito di intenzione della sfera patrimoniale del creditore, con la conseguenza che va inclusa tra le obbligazioni da adempiere al domicilio del creditore anche quella che abbia per oggetto un'opera da eseguire per rendere possibile l'accesso in un fondo di proprieta del creditore stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)