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Sez. 3, Sentenza n. 1992 del 10/07/1973 (Rv. 365121 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - DIES INTERPELLAT PRO HOMINE - ESEGUIBILITA DEL DEBITO A DOMICILIO DEL CREDITORE - MORA EX RE - AMBITO DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1973-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365121-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - DIES INTERPELLAT PRO HOMINE - ESEGUIBILITA DEL DEBITO A DOMICILIO DEL CREDITORE - MORA EX RE - AMBITO DEL PRINCIPIO.*

La disposizione dell'art 1219, comma secondo n 3 cod civ, secondo cui la Costituzione in mora non e necessaria quando e scaduto il termine se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore e ispirata alla ratio di ammettere la mora ex re ogni qualvolta la collaborazione del creditore all'adempimento sia limitata al compito meramente passivo di riceversi la prestazione. (Conf 1603/69, mass n 340526).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)