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Sez. 1, Sentenza n. 20744 del 10/10/2011 (Rv. 619903 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Controversia sulla pronuncia di distrazione - Proposizione del ricorso per cassazione sul relativo capo nei confronti del difensore - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619903-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

In tema di spese giudiziali, il ricorso per cassazione, che investa il capo della sentenza impugnata relativo alla distrazione delle spese, deve essere proposto nei confronti del difensore, che è parte della relativa controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)