Sez. 1, Sentenza n. 13212 del 10/09/2003 (Rv. 566713 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Reclamo avverso decreto del giudice delegato - Fissazione dell'udienza collegiale da parte del giudice delegato - Nullità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
In tema di reclamo ai sensi dell'art. 25 legge fall. avverso i provvedimenti del giudice delegato, la fissazione dell'udienza collegiale da parte di quest'ultimo non determina alcuna nullità, poiché manca un'espressa previsione, sia nella legge fallimentare, sia nelle disposizioni processuali relative ai procedimenti in camera di consiglio, in ordine alle modalità di costituzione del contraddittorio, e posto che rileva è che il procedimento si sia svolto nel contraddittorio delle parti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)