Sez. 1, Sentenza n. 1667 del 27/05/1985 Cc. (dep. 11/09/1985) Rv. 170352 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURA DISPOSTA IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIO - CONDIZIONI DI SALUTE PARTICOLARMENTE GRAVI - CONSEGUENZE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURA DISPOSTA IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIO - CONDIZIONI DI SALUTE PARTICOLARMENTE GRAVI - CONSEGUENZE.*
Per adempiere compiutamente l'Obbligo della motivazione in tema di rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari basata sulle condizioni di salute dell'imputato, colpito da mandato di cattura obbligatorio, il giudice del merito deve valutare tali condizioni e se ritenga le stesse particolarmente gravi deve indicare quali sono le esigenze di cautela processuale o di tutela della collettività che impediscono la concessione della misura richiesta; mentre ove le condizioni di salute non dovessero essere giudicate particolarmente gravi, il giudice dovrà valutare se risulti o no evidente che non sussistono le ragioni di cautela processuale o di tutela della collettività, indicate al secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen., adottando i provvedimenti conseguenziali allo stato degli Atti. (V mass n 168361; (V mass n 169173).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 ter, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 13, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)