Sez. U, Sentenza n. 26948 del 18/12/2006 (Rv. 593664 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Fusione di società per incorporazione - Società incorporante - Detenzione dell'intero capitale della società incorporata - Assoggettamento ad imposta proporzionale - Contrasto con il diritto comunitario - Esclusione - Deducibilità per la prima volta con il ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, e con riferimento alla fusione di società mediante incorporazione, la contestazione da parte dell'Ufficio della possibilità d'invocare l'art. 4 della direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969 (come modificata dalla direttiva n. 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973, (in applicazione del principio di effettività del diritto comunitario) e dalla direttiva n. 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985), indipendentemente dalle ragioni poste a base della relativa deduzione, vale ad introdurre, anche in sede di legittimità (analogamente a quanto accade in presenza di una pronuncia di illegittimità costituzionale o di "ius superveniens"), l'indagine in ordine alla sussistenza del presupposto prescritto dalla predetta disposizione ai fini dell'esenzione dall'imposta proporzionale, ovverosia alla sussistenza di un effettivo conferimento nel capitale dell'incorporata, ed implica quindi l'esclusione del beneficio nell'ipotesi in cui l'incorporante detenga già l'intero capitale dell'incorporata. Il potere-dovere del giudice di conformarsi al diritto comunitario nella decisione della controversia comporta infatti la necessaria disapplicazione delle regole processuali di diritto interno che, precludendo in sede di legittimità l'esame di questioni non specificamente dedotte dal ricorrente e l'introduzione di nuove questioni di fatto, impediscono la piena applicazione delle norme comunitarie.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 4 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 80, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303, Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2505, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)