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Sez. L, Sentenza n. 280 del 21/01/1978 (Rv. 389568 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA - ALLEGAZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1978-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389568-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA - ALLEGAZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione notificato per mezzo del servizio postale e depositato senza allegare all'originale l'avviso di ricevimento, qualora l'intimato non si sia costituito. In tal caso, infatti, la notificazione e radicalmente inesistente e non puo percio disporsene la rinnovazione ai sensi dell'art 291 cod proc civ. (Conf 2916/76, mass n 381681).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)