Sez. 2, Sentenza n. 2916 del 22/07/1976 (Rv. 381681 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - RICORSO PER CASSAZIONE - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCATO DEPOSITO - OMESSA COSTITUZIONE DELL'INTIMATO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - RICORSO PER CASSAZIONE - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCATO DEPOSITO - OMESSA COSTITUZIONE DELL'INTIMATO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
E inammissibile il ricorso per Cassazione notificato per mezzo del servizio postale e depositato senza allegare all'originale l'avviso di ricevimento, qualora l'intimato non si sia costituito. In tal caso, infatti, la notificazione e radicalmente inesistente e non puo disporsene la rinnovazione ai sensi e per gli effetti dell'art 291 cod proc civ. (V 3010/71, mass n 354293).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)