Sez. 3, Sentenza n. 5754 del 25/10/1980 (Rv. 409587 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - TEMPESTIVITA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE PER MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - ALLEGAZIONE DELLA SOLA RICEVUTA DI SPEDIZIONE E NON ANCHE DELLO AVVISO DI RICEVIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - TEMPESTIVITA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE PER MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - ALLEGAZIONE DELLA SOLA RICEVUTA DI SPEDIZIONE E NON ANCHE DELLO AVVISO DI RICEVIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
Per stabilire l'esistenza e la tempestivita della notificazione di un atto giudiziario eseguita per mezzo del servizio postale, occorre riferirsi alla ricevuta di ritorno, perche soltanto tale documento e idoneo a fornire la prova dell'eseguita notificazione e della sua tempestivita e ritualita. Conseguentemente, quando al ricorso per Cassazione, affidato al servizio postale per la notificazione, venga allegata la sola ricevuta di spedizione e non anche la ricevuta di ritorno, il ricorso stesso, salvo che la controparte si sia costituita senza eccepire l'avvenuto decorso del termine per notificare l'impugnazione, dev'essere dichiarato inammissibile. (V 1471/79, mass n 397805; (V 280/78, mass n 389568; (V 254/78, mass n 389545; (V 1375/76, mass n 380082; (Conf 1581/74, mass n 369752).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 21/10/1923 num. 2393 art. 5, Regio Decr. 21/10/1923 num. 2393 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)