Sez. 3, Sentenza n. 20107 del 18/09/2009 (Rv. 609685 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Rappresentanza volontaria - Simulazione del contratto posto in essere dal rappresentante - Limitazioni della prova per il rappresentato - Sussistenza - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
In tema di rappresentanza volontaria, il rappresentato, ove agisca in giudizio ai fini della declaratoria della simulazione del negozio compiuto dal rappresentante, essendo terzo rispetto al contratto, può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi dell'art. 1417 cod. civ., e, pertanto, sia a mezzo di testimoni che di presunzioni, non dovendo fornire la prova della sua partecipazione all'accordo simulatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)