Sez. 2, Sentenza n. 10592 del 25/06/2012 (Rv. 622884 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Impugnazione da parte del promissario acquirente dell'interponente di precedente compravendita simulata - Qualità di terzo del promissario ai fini delle limitazioni alla prova della simulazione - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
In tema di prova della simulazione, non è terzo, ai fini del regime dettato dall'art. 1417 cod. civ., il promissario acquirente dell'interponente di una precedente compravendita simulata, il quale intenda far valere, impugnando per simulazione il relativo contratto, che il proprio dante causa, pur non essendo formalmente intestatario del bene compromesso in vendita, lo aveva realmente acquistato, celandosi dietro l'interposto. Invero, detto promissario, pur non essendo partecipe della simulazione, non può non risentire delle conseguenze che l'interposizione fittizia comporta per il suo dante causa, il quale sostenga di essere il dissimulato acquirente, ponendosi entrambi in una situazione di convergenza sostanziale di interessi, in quanto il primo deriva e ripete in tutto la propria posizione dal secondo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)