Sez. 4, Sentenza n. 9109 del 10/12/2004 Cc. (dep. 08/03/2005) Rv. 230933 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - misure coercitive - arresti domiciliari | Provvedimento che autorizza ad assentarsi dal luogo di detenzione domiciliare - Assoluta indigenza - Nozione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - misure coercitive - arresti domiciliari
In tema di disciplina degli arresti domiciliari, l'assoluta indigenza dell'imputato, che rappresenta una delle condizioni perchè possa essere autorizzato dal giudice ad allontanarsi dal luogo di arresto per esercitare un'attività lavorativa, non deve essere intesa in termini assoluti, ma in relazione ai bisogni primari dell'individuo, dovendo in essi ritenersi comprese, a titolo esemplificativo, le spese per il vitto, l'alloggio e il vestiario, nonché quelle per l'educazione e la salute dei familiari a carico. (In motivazione la Corte ha precisato che la condizione di assoluta indigenza non può essere dedotta semplicemente dallo stato di detenzione domiciliare dell'imputato, ma deve essere oggetto di prova rigorosa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)