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Sez. 6, Sentenza n. 32574 del 03/06/2005 Cc. (dep. 26/08/2005) Rv. 231869 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - misure coercitive - arresti domiciliari | Autorizzazione ad allontanarsi per motivi di lavoro - Assoluta indigenza - Nozione.
Stato
decisa il 2005-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231869-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - misure coercitive - arresti domiciliari

In tema di disciplina degli arresti domiciliari, l'assoluta indigenza dell'imputato, che rappresenta una delle condizioni perché possa essere autorizzato dal giudice ad allontanarsi dal luogo di arresto per esercitare un'attività lavorativa, deve essere riferita ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico, ma non deve essere intesa in senso esclusivamente "pauperistico", dovendo farsi riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali del soggetto, eventualmente comprensive delle utilità economiche costituenti anche esse reddito personale, che siano corrisposte dalle persone obbligate per legge o per rapporti contrattuali al suo mantenimento per motivi che prescindano dalla capacità al lavoro dell'assistito. (In motivazione la Corte ha escluso che a tali fini possa rilevare la situazione economica del nucleo familiare, in quanto non è presa in considerazione dalla legge, né sussiste alcun obbligo di mantenimento del sottoposto agli arresti domiciliari a carico dei componenti la famiglia, al di fuori di quello strettamente alimentare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)