Sez. 6, Sentenza n. 2530 del 01/07/1999 Cc. (dep. 21/07/1999) Rv. 214929 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Provvedimento che autorizza ad assentarsi dal luogo di detenzione domiciliare - Assoluta indigenza - Nozione - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
In tema di disciplina degli arresti domiciliari, l'articolo 284, terzo comma, cod. proc. pen., che consente al giudice di autorizzare il sottoposto ad assentarsi dal luogo di arresto in caso di "assoluta indigenza", va riferito ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico, ai quali non può essere data soddisfazione se non attraverso il lavoro. Ed invero, la nozione di "bisogni primari" si carica di significati concreti con l'evolversi delle condizioni sociali, dovendo ritenersi in essi comprese, a titolo esemplificativo, le spese per le comunicazioni, l'educazione e la salute. Ne consegue che non opera un'interpretazione analogica o estensiva, vietata dal carattere eccezionale della norma, il giudice che rifiuti una concezione "pauperistica" dell'assoluta indigenza, comprendendo nelle esigenze cui sopperire anche necessità ulteriori rispetto a quelle della fisica sopravvivenza (vitto, vestiario e alloggio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)