Sez. 2, Sentenza n. 576 del 20/01/1983 (Rv. 425352 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - PREZZO - IN GENERE - REVISIONE DEL PREZZO - CONDIZIONI - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO UN COMPLESSO DI BENI - INDICAZIONE DELLA MISURA DELL'IMMOBILE CON VALORE DI CIRCOSTANZA ACCIDENTALE - DISCIPLINA EX ART. 1538 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - PREZZO - IN GENERE - REVISIONE DEL PREZZO - CONDIZIONI - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO UN COMPLESSO DI BENI - INDICAZIONE DELLA MISURA DELL'IMMOBILE CON VALORE DI CIRCOSTANZA ACCIDENTALE - DISCIPLINA EX ART. 1538 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Nella vendita a corpo di immobili, si fa luogo a revisione del prezzo, quando le parti incorrono in errore nella rappresentazione della misura dell'immobile venduto, solo in quanto la considerazione dell'estensione di questo, così come enunciata in contratto, abbia avuto, nella volontà degli stipulanti, una funzione essenziale in relazione all'ammontare del prezzo e non abbia svolto semplicemente la funzione di concorrere all'identificazione dell'immobile stesso. (V 4838/80, mass n 408663; (V 3666/808 mass n 407531; (V 2621/71, mass n 353757).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)