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Sez. U, Sentenza n. 10693 del 22/07/2002 (Rv. 556065 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Controversia fra il soggetto passivo ed il soggetto attivo della rivalsa IVA - Inerente alla legittimità dell'addebito - Natura tributaria - Esclusione - Devoluzione della controversia al giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556065-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE

In tema d'IVA, esula di regola dalle attribuzioni delle commissioni tributarie, come delineate dall'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per rientrare nella sfera della giurisdizione ordinaria, la controversia tra il soggetto passivo ed il soggetto attivo della rivalsa IVA (nella specie: sui corrispettivi del servizio di esazione dei contributi consortili), inerente alla legittimità dell'addebito dipendente dalla rivalsa medesima, riguardando detta controversia non il rapporto tributario, ma il rapporto tra le parti dell'operazione imponibile, e ciò ancorché sorga questione sul presupposto di tale rivalsa, considerato che l'indagine richiesta dalla relativa deduzione resta confinata sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno ritenuto irrilevanti, rispetto alla giurisdizione come sopra individuata, tanto la circostanza che il consorzio di bonifica, quale ente impositore in relazione ai contributi consortili, avesse indicato nei relativi ruoli l'obbligo della banca di versare l'IVA sul corrispettivo del servizio esattoriale, quanto il fatto dell'avvenuta chiamata in causa dell'Amministrazione finanziaria, stante la mancanza nella specie di un'ampliamento o di una modifica del tema del dibattito derivanti da detta partecipazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)