Sez. L, Sentenza n. 12906 del 24/05/2013 (Rv. 626723 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PASSAGGIO AD ALTRA CARRIERA | Assegno "ad personam" - Base di calcolo - Interpretazione autentica ex art. 1, comma 226, della legge n. 266 del 2005 - Elementi retributivi fissi e continuativi - Inclusione - Ufficiale giudiziario passato ad altra carriera - Voci stipendiali riguardanti il doppio decimo e l'indennità di trasferta - Diritto alla conservazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PASSAGGIO AD ALTRA CARRIERA
In materia di trattamento economico degli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 226, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei casi di passaggio di carriera, alla determinazione dell'assegno personale concorre ogni elemento retributivo fisso e continuativo, sebbene non pensionabile e non dovuto in caso di sospensione del rapporto, con esclusione delle sole voci premiali, connesse ai risultati, con la conseguenza che sono escluse dalla base di calcolo sia l'indennità di trasferta prevista a favore degli ufficiali giudiziari, da qualificare in termini di rimborso spese, sia la voce detta "doppio decimo", calcolata in percentuale sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per la vendita dei corpi di reato (non essendo stata modificata la natura premiale di tale voce, connessa ai risultati, dalle previsioni di cui alla legge 13 dicembre 2001, n. 11, volte solo ad introdurre uno strumento transattivo rispetto alle liti pendenti a causa della mancata liquidazione dei compensi relativi agli anni 1998 e 1999).
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 202, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 122, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 133 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 57 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 58 CORTE COST., Legge 13/12/2001 num. 11, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 226 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)