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Sez. 3, Sentenza n. 2812 del 11/07/1997 Cc. (dep. 26/09/1997) Rv. 209354 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Legge n.332 del 1995 -Novellazione dell'art. 292 cod.proc.pen. e dell'art. 38 disp.att.cod.proc.pen. - Diretta utilizzabilità nel giudizio cautelare delle investigazioni svolte dal difensore - Sussistenza - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209354-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

Con la novellazione dell'art.292 cod.proc.pen. e dell'art.38 disp.att. cod.proc.pen., operata con la Legge 8 agosto 1995, n.332, il legislatore ha voluto riaffermare con chiarezza la diretta utilizzabilità nel giudizio cautelare delle investigazioni svolte dal difensore. Infatti, l'unico significato logico dell'avverbio "direttamente", di cui al comma 2 bis dell'art. 38 citato, è quello di escludere non solo la mediazione soggettiva del pubblico ministero, ma anche quella oggettiva dell'attività istruttoria del giudice: "direttamente" vuol dire che il difensore può sottoporre al giudice il risultato delle sue indagini non al fine di acquisire mezzi di prova, ma per emanare la decisione di merito, il che può avvenire soltanto nel giudizio cautelare della fase preliminare, in cui manca ancora l'attività di istruzione probatoria; dalle nuove disposizioni di cui alla lettera c bis) del secondo comma e al comma 2 ter dell'art. 292 cod.proc.pen. risulta chiaramente che il difensore può fornire direttamente al giudice competente per la misura cautelare personale elementi a favore del suo assistito, da lui assunti ai sensi dell'art. 38 delle norme di attuazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la fondatezza della censura in rito svolta dai ricorrenti non escludeva il rigetto del ricorso sotto il profilo del merito (in ordine al quale, anzi, non era stata formulata alcuna censura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 38, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 38, Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)