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Sez. 5, Sentenza n. 6402 del 11/11/2009 Cc. (dep. 17/02/2010) Rv. 246058 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Ordinanza reiettiva della richiesta di riesame - Violazione del termine di deposito della motivazione - Invalidità - Esclusione - Decorrenza dei termini di impugnazione dalla data di deposito della motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246058-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In caso di violazione dei termini di deposito della motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame del provvedimento applicativo della custodia cautelare, l'ordinanza stessa non è invalida e i termini per la sua impugnazione decorrono dalla data del deposito della motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)