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Sez. 4, Sentenza n. 46489 del 21/10/2011 Cc. (dep. 14/12/2011) Rv. 251436 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO | Termini per il deposito del dispositivo dell'ordinanza cautelare- Violazione - Invalidità del provvedimento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251436-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO

La violazione del termine di cui all'art. 128 cod. proc. pen. per il deposito del dispositivo dell'ordinanza, pronunciata in sede di appello cautelare, non determina alcuna invalidità del provvedimento, trattandosi di termine ordinatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)