Sez. 6, Sentenza n. 29414 del 13/07/2006 Cc. (dep. 24/08/2006) Rv. 234975 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Provvedimento di rigetto della richiesta di riesame - Ritardo nel deposito della motivazione - Nullità per violazione dei diritti difensivi - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
Il ritardo nel deposito della motivazione del provvedimento con cui il tribunale ha rigettato la richiesta di riesame della misura coercitiva non dà causa ad una delle nullità d'ordine generale previste per il difetto di assistenza e rappresentanza dell'imputato, perchè non vanifica e non deprime la capacità di assistenza del difensore e l'effettività del diritto di difesa. (La Corte precisa che il ritardo nel deposito della motivazione del provvedimento è comunque suscettibile di essere sanzionato in sede di responsabilità disciplinare e civile e, all'occorrenza, anche penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)