Sez. U, Sentenza n. 2766 del 03/06/1978 (Rv. 392178 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - SOCIETA TASSABILE IN BASE A BILANCIO - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE DA TALE SOCIETA - RESPONSABILITA - DEL LIQUIDATORE - DELL'AMMINISTRATORE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - SOCIETA TASSABILE IN BASE A BILANCIO - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE DA TALE SOCIETA - RESPONSABILITA - DEL LIQUIDATORE - DELL'AMMINISTRATORE - CONDIZIONI.*
La responsabilita per il mancato pagamento, con le attivita della liquidazione, delle imposte dovute da societa tassabile in base a bilancio, prevista dall'art 265 del DPR 29 gennaio 1958 n 645 (testo unico sulle imposte dirette), sussiste a carico di tutti coloro che, pure a prescindere da formale investitura, si siano concretamente occupati della realizzazione del patrimonio sociale, al fine di estinguere le passivita e distribuire gli eventuali residui fra gli aventi diritto. Tale responsabilita, pertanto, grava non soltanto su chi venga nominato liquidatore, ovvero, in caso di mancata nomina del liquidatore, su chi sia amministratore in carica all'atto dello scioglimento, ma anche sull'amministratore che abbia in effetti compiuto attivita di liquidazione, prima del formale instaurarsi della liquidazione medesima e della nomina di altri come liquidatore. (V 1273/78, mass n 390634; (V 3411/77, mass n 386959).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)