Sez. 1, Sentenza n. 3411 del 02/08/1977 (Rv. 386959 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - RESPONSABILI D'IMPOSTA - IMPOSTE DIRETTE - TRIBUTI DOVUTI DA SOCIETA O DA ENTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA O DELL'ENTE - RESPONSABILITA PERSONALE DEI LIQUIDATORI O DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - RESPONSABILI D'IMPOSTA - IMPOSTE DIRETTE - TRIBUTI DOVUTI DA SOCIETA O DA ENTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA O DELL'ENTE - RESPONSABILITA PERSONALE DEI LIQUIDATORI O DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
In tema di imposte dirette, la responsabilita personale per il pagamento di Tributi dovuti da societa od enti tassabili in base a bilancio, prevista dall'art 265 del DPR 29 gennaio 1958 n 645 a carico dei liquidatori, ovvero degli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della societa o dell'ente, non postula una regolare messa in liquidazione di detti soggetti, ne una formale nomina dei liquidatori, secondo la disciplina dettata dal codice civile, ma opera ogni qual volta la societa o l'ente entrino di fatto nella fase di realizzazione integrale delle loro attivita, per il pagamento delle passivita e la distribuzione degli eventuali residui fra gli aventi diritto, e sussiste a carico di tutti coloro ai quali venga sostanzialmente demandata la gestione di quella fase, anche in difetto di formale investitura, o che, siano amministratori all'atto del concreto instaurarsi della liquidazione medesima, anche in difetto di conforme deliberazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2308, Cod. Civ. art. 2309, Cod. Civ. art. 2449, Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2497, Cod. Civ. art. 2539, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)