Sez. 5, Sentenza n. 38238 del 01/10/2002 Ud. (dep. 15/11/2002) Rv. 222939 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Atti compiuti nella lingua del territorio di minoranza linguistica riconosciuta - Proseguimento del procedimento al di fuori di esso - Traduzione in lingua italiana - Necessità.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA
Tutti gli atti processuali compiuti, in un territorio nel quale è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, nella lingua, diversa da quella italiana, ivi dominante, devono essere tradotti in italiano, a pena di nullità, in caso di proseguimento del procedimento al di fuori di quel territorio. (Fattispecie nella quale, nel giudizio di rinvio, celebratosi, a seguito di precedente annullamento della Corte di cassazione, dinanzi alla Corte d'appello di Brescia, gli atti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo del dibattimento svoltosi nella regione Trentino-Alto Adige non erano stati tradotti in lingua italiana).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 109 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)