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Sez. 5, Sentenza n. 11956 del 19/11/1997 Ud. (dep. 18/12/1997) Rv. 209992 - 01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1930) - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE | Art. 15 DPR 15 luglio 1988 n. 574 - Obbligo di redazione degli atti nella lingua di appartenenza della minoranza linguistica tedesca nella regione Trentino Alto Adige - Richiesta esplicita da parte dell'interessato dell'uso di tale lingua - Necessità - Emergenza dagli atti della conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana e della mancata richiesta dell'uso della lingua tedesca - Nullità per la mancata redazione degli atti in lingua tedesca - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209992-01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1930) - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE

La nullità del giudizio conseguente alla violazione dell'art. 15 del DPR 15 luglio 1988 n. 574, che tutela la minoranza di lingua tedesca nella regione Trentino Alto Adige, prescrivendo la redazione degli atti del processo nella lingua di appartenenza, è configurabile solo quando l'interessato ne abbia esplicitamente richiesto l'uso, secondo il principio generale contenuto nell'art. 109 comma 2 cod. proc. pen., ed è comunque esclusa quando risulti, dagli atti, che questi è stato perfettamente in grado di assistere al giudizio e abbia reso interrogatorio nella lingua italiana.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 109 com. 2 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)