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Sez. 6, Sentenza n. 44418 del 29/10/2008 Ud. (dep. 28/11/2008) Rv. 241657 - 01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Atti già formati da acquisire al procedimento - Obbligo di traduzione nella lingua italiana - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241657-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA

L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento e non ai documenti, già formati, che vengano acquisiti, a meno che la loro utilizzazione possa pregiudicare i diritti dell'imputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione. (Fattispecie in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per l'omessa traduzione in lingua italiana di documenti utilizzati ai fini della decisione e provenienti dall'autorità amministrativa francese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 237, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)