Sez. 4, Sentenza n. 40309 del 04/10/2007 Ud. (dep. 31/10/2007) Rv. 237783 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Impedimento dell'imputato o del difensore - Rinvio del dibattimento - Sospensione della prescrizione - Provvedimento formale - Necessità - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
La sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale ed è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, cod. pen., e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli imputati, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.. Ne consegue che il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)