Sez. 5, Sentenza n. 12453 del 23/02/2005 Ud. (dep. 04/04/2005) Rv. 231694 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Rinvio del dibattimento per impedimento dell'imputato e del difensore- - Provvedimento formale di sospensione della prescrizione - Necessità - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione; infatti, la sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale, equiparabile, a tal fine, al rinvio, con la conseguenza che essa è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, cod. pen., e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli imputati, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., non necessita di un formale provvedimento di sospensione e comprende tutto il periodo durante il quale il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell'imputato o del difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)