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Sez. 7, Ordinanza n. 9466 del 25/11/2014 Cc. (dep. 04/03/2015) Rv. 262670 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Impedimento dell'imputato o del difensore - Rinvio del dibattimento - Sospensione della prescrizione - Provvedimento formale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262670-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)