Sez. 7, Ordinanza n. 9466 del 25/11/2014 Cc. (dep. 04/03/2015) Rv. 262670 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Impedimento dell'imputato o del difensore - Rinvio del dibattimento - Sospensione della prescrizione - Provvedimento formale - Necessità - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)