Sez. L, Sentenza n. 493 del 13/01/2005 (Rv. 578867 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Presupposti - Rapporto contrattuale tra l'imprenditore uscente e quello subentrante - Necessità - Esclusione - Continuità dell'attività imprenditoriale con conservazione dell'oggetto e del complesso organizzato dei beni - Rilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Ai fini del trasferimento d'azienda, la disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ. postula soltanto che il complesso organizzato dei beni dell'impresa - nella sua identità obiettiva - sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione. Il trasferimento d'azienda è pertanto configurabile anche in ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, ma tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa e - come affermato anche dalla sentenza della Corte di Giustizia del 7 marzo 1996, C-171/94 e C-172/94 - realizzabile anche in due fasi per effetto della intermediazione di un terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)