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Sez. 4, Sentenza n. 24544 del 06/05/2014 Cc. (dep. 10/06/2014) Rv. 260908 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma relativa al trattamento sanzionatorio - Ricorso tardivo - Inammissibilità - Illegalità sopravvenuta della pena inflitta - Irrilevabilità.
Stato
decisa il 2014-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260908-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

L'inammissibilità del ricorso in cassazione per tardività preclude la rilevabilità della sopravvenuta illegalità della pena dovuta. (Nella fattispecie l'illegalità sopravvenuta della pena era determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della stessa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)