Sez. 4, Sentenza n. 24638 del 06/05/2014 Cc. (dep. 11/06/2014) Rv. 259381 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma relativa al trattamento sanzionatorio - Ricorso tardivo - Inammissibilità - Illegalità sopravvenuta della pena inflitta - Irrilevabilità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
L'inammissibilità del ricorso in cassazione - nella specie per tardività - preclude la rilevabilità della sopravvenuta illegalità della pena dovuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (In motivazione la Corte ha precisato che l'eventuale rimodulazione del trattamento sanzionatorio, da operarsi in ragione della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di norme ad esso attinente, può essere dedotta in sede esecutiva) .
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)