Sez. 4, Sentenza n. 22293 del 15/05/2014 Ud. (dep. 29/05/2014) Rv. 259383 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Nullità sopravvenuta per dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma relativa al trattamento sanzionatorio - Rilevabilità di ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio, rimettendo al giudice del merito ex art. 2 cod. pen. la quantificazione della pena, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità del trattamento sanzionatorio introdotto per le cosiddette "droghe leggere" dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha determinato la reviviscenza anche per tali droghe dell'originario trattamento sanzionatorio di cui al d.P.R. 309/1990, più favorevole in considerazione dei relativi limiti edittali. (Conf. n. 25253 del 2014, non mass.) .
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)