diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024 (Rv. 672449-01)

ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - IN GENERE | Contratto di locazione opponibile alla procedura - Riscossione dei canoni e azione di risoluzione - Legittimazione del custode - Sussistenza. ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672449-01

ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - IN GENERE

Nell'ipotesi di espropriazione forzata di immobile locato con contratto opponibile alla procedura, il custode giudiziario - quale titolare di un ufficio di diritto pubblico sottoposto al controllo dell'autorità giudiziaria e destinato a sostituirsi al titolare nella gestione e amministrazione del compendio in custodia, che costituisce un patrimonio autonomo o separato e, dunque, un distinto centro di imputazione di rapporti patrimoniali - è legittimato alla riscossione dei canoni di locazione e, in caso di morosità del conduttore, all'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto.

Cod. Civ. art. 2923, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 1453, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)