Sez. 3, Sentenza n. 5677 del 15/03/2006 (Rv. 587872 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Determinazione da parte del danneggiato di una situazione di apparenza - Idoneità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
Il concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. nella causazione di un illecito, contrattuale od extracontrattuale, non può consistere nell'avere determinato costui nel danneggiante la percezione di una situazione di apparenza del diritto, che avrebbe giocato rilievo concausale nella causazione dell'illecito. Infatti, postulando il rilievo della creazione della situazione di apparenza la determinazione di una situazione riconducibile al generale principio dell'affidamento incolpevole ed essendo, quindi, presupposto per la sua configurabilità che il soggetto, il quale versi in una situazione nella quale fa leva sull'affidamento indotto dall'apparenza da altri creata, non sia in colpa, per l'evidente incompatibilità logica che altrimenti vi sarebbe con la posizione soggettiva di affidamento, non è concepibile che la determinazione della situazione di apparenza possa assumere la funzione di concausa rispetto all'inadempimento (o al ritardo nell'adempimento) del debitore o al fatto ingiusto ex art. 2043 cod. civ., assistiti a loro volta dall'elemento soggettivo e, quindi, almeno dalla colpa, non potendo chi è in colpa essere nel contempo incolpevolmente affidato (Principio applicato dalla Suprema Corte in riferimento ad fattispecie di preteso concorso di colpa del prenditore di un assegno nella responsabilità della banca che aveva pagato un assegno non trasferibile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)