Sez. 4 - , Sentenza n. 25532 del 16/01/2019 Ud. (dep. 10/06/2019) Rv. 276339 - 02
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Morte per esposizione ad amianto – Incertezza in ordine al momento di innesco irreversibile del processo tumorale – Conseguenze – Integrale o quasi integrale sovrapposizione temporale tra durata dell’attività lavorativa della vittima e durata della posizione di garanzia – Necessità.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE
In tema di rapporto di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore per mesotelioma, ove con motivazione immune da censure la sentenza impugnata ritenga impossibile l'individuazione del momento di innesco irreversibile della malattia, nonché causalmente irrilevante ogni esposizione successiva a tale momento, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'imputato è necessaria l'integrale o quasi integrale sovrapposizione temporale tra la durata dell'attività lavorativa della singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita dall'imputato nei confronti della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)