Sez. 4, Sentenza n. 38991 del 10/06/2010 Ud. (dep. 04/11/2010) Rv. 248851 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Malattie professionali conseguenti ad esposizione all'amianto - Asbestosi.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE
La responsabilità per gli eventi dannosi legati all'inalazione di polveri di amianto, pur in assenza di dati certi sull'epoca di maturazione della patologia (nella specie: asbestosi), va attribuita causalmente alla condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale, anche se per una parte soltanto del periodo di tempo di esposizione delle persone offese, in quanto tale condotta, con riguardo alle patologie già insorte, ha ridotto i tempi di latenza della malattia, ovvero, con riguardo alle affezioni insorte successivamente, ha accelerato i tempi di insorgenza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)