Sez. U, Sentenza n. 4209 del 19/07/1982 (Rv. 422184 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - INGEGNERI E ARCHITETTI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE - PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE - PARTI NECESSARIE - CONSIGLIO PROVINCIALE E PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DELLA RELATIVA SEDE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - OMESSA NOTIFICAZIONE OD OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI UNA DI DETTE PARTI NEL TERMINE STABILITO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - INGEGNERI E ARCHITETTI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE - PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE - PARTI NECESSARIE - CONSIGLIO PROVINCIALE E PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DELLA RELATIVA SEDE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - OMESSA NOTIFICAZIONE OD OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI UNA DI DETTE PARTI NEL TERMINE STABILITO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Nel procedimento d'impugnazione, dinanzi al consiglio nazionale degli ingegneri, dei provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio provinciale dell'ordine sono parti necessarie questo consiglio provinciale, cui spetta la tutela del prestigio e dello interesse dell'ordine nonché il procuratore della Repubblica della Sede del detto consiglio provinciale, al quale compete il potere di vigilanza sull'Esercizio delle pubbliche funzioni da parte dei consigli degli ordini professionali e sullo svolgimento delle professioni. Pertanto, il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. Avverso la pronuncia del consiglio nazionale resa in esito a detto procedimento deve essere dichiarato inammissibile quando - senza che possa rilevare la eventuale notifica al consiglio nazionale, ovvero al procuratore generale presso la Corte di Cassazione - non sia stato notificato ad alcuno degli indicati contraddittori, ovvero quando, essendo stato esso notificato ad uno soltanto di questi ultimi, l'interessato non abbia provveduto all'integrazione del contraddittorio, disposta ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nel termine all'uopo stabilito. (V 2753/77, mass n 386403; (V 4011/75, mass n 378307; (V 1106/63).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 48, DM 10/11/1948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)