Sez. L, Sentenza n. 6867 del 13/07/1998 (Rv. 517172 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Licenziamento anteriore alla legge n. 223/1991 - Violazione dei criteri di scelta - Risarcimento del danno - Determinazione - Pregiudizio subito prima del reperimento di altra occupazione - Rilevanza - Liquidazione in via equitativa - Ammissibilità - Concorso di colpa del lavoratore per ritardo nella proposizione dell'azione - Configurabilità - Incensurabilità in cassazione del relativo accertamento del giudice di merito - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
Nei licenziamenti collettivi per riduzione di personale intervenuti prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, al lavoratore pregiudicato dalla violazione dei criteri di scelta dei licenziandi va riconosciuto un risarcimento del danno comprensivo del pregiudizio patrimoniale risentito fino al momento in cui egli abbia potuto trovare un'altra occupazione, il quale è liquidabile anche in via equitativa, tenuto contro, oltre che della paga corrisposta al momento del licenziamento, della età dell'interessato e delle sue concrete possibilità di occupazione, in relazione al mercato del lavoro; peraltro può tenersi conto anche del ritardo con cui sia stata promossa dal lavoratore l'azione in giudizio, se esso abbia comportato una responsabilità concorrente circa l'entità del danno.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)