Sez. 3, Sentenza n. 2274 del 20/01/1984 Ud. (dep. 10/03/1984) Rv. 163107 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - COMPETENZE NORMATIVE STATALI E REGIONALI - LEGGE REGIONE LOMBARDIA 19 AGOSTO 1974, N. 48 - INOSSERVANZA DI DISPOSIZIONI PIÙ GRAVOSE E RESTRITTIVE RISPETTO ALLA LEGGE STATALE - ILLECITO PENALE - ESCLUSIONE - MOTIVO: INCOMPATIBILITÀ CON L'ART. 25 LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 - FATTISPECIE: ASSOLUZIONE PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - COMPETENZE NORMATIVE STATALI E REGIONALI - LEGGE REGIONE LOMBARDIA 19 AGOSTO 1974, N. 48 - INOSSERVANZA DI DISPOSIZIONI PIÙ GRAVOSE E RESTRITTIVE RISPETTO ALLA LEGGE STATALE - ILLECITO PENALE - ESCLUSIONE - MOTIVO: INCOMPATIBILITÀ CON L'ART. 25 LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 - FATTISPECIE: ASSOLUZIONE PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO.*
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'inosservanza delle norme e delle prescrizioni della legge regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, in quanto più gravose e restrittive sia dal punto di vista qualitativo che da quello temporale rispetto a quelle emanate con la legge statale 10 maggio 1976, n. 319, non integra alcuna ipotesi di illecito penale, specie in riferimento alle Disposizioni di cui all'art. 25 della citata legge statale, che impongono l'osservanza delle prescrizioni, stabilite dalle regioni o dagli enti locali, alla condizione che esse siano compatibili con la nuova normativa. (fattispecie relativa a rigetto di ricorso proposto dal pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione, emessa dal pretore, perché il fatto non costituisce reato). (Conf mass n 148329; (Conf mass n 153831; (Conf mass n 156880; (Conf mass n 157466; (Conf mass n 157470; (Conf mass n 157986; (Conf mass n 158211; (Conf mass n 160129; (Conf mass n 160329; (Conf mass n 160330).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 19/08/1974 num. 48 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)