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Sez. 3, Sentenza n. 238 del 19/10/1982 Ud. (dep. 13/01/1983) Rv. 156880 - 01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELLE REGIONI - TERMINE "PRESCRIZIONE" - SIGNIFICATO - LEGGE REGIONE LOMBARDIA - LIMITI DI COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE STATALE - FATTISPECIE: DISPOSIZIONI QUALITATIVE E TEMPORALI INCOMPATIBILI.*
Stato
decisa il 1982-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156880-01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELLE REGIONI - TERMINE "PRESCRIZIONE" - SIGNIFICATO - LEGGE REGIONE LOMBARDIA - LIMITI DI COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE STATALE - FATTISPECIE: DISPOSIZIONI QUALITATIVE E TEMPORALI INCOMPATIBILI.*

Con l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento le violazioni alla legge regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48 sono divenute illeciti penali in forza del rinvio ricettizio operato dall'art. 25 primo comma della legge, che impone l'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali, in cui, il termine prescrizione va inteso in senso estensivo così da includere anche quelle emanate mediante Atti legislativi regionali. Quest'Obbligo è subordinato però alla inderogabile condizione, posta dall'art. 25, che le prescrizioni regionali e degli altri enti locali, siano compatibili con le Disposizioni qualitative e temporali della legge, ed in particolare con quanto contenuto nella tabella C, allegata alla legge stessa. Tale riserva limitativa incide, escludendola, sulla stessa configurabilità di un illecito di natura penale, poiché le prescrizioni regionali in contrasto con le Disposizioni qualitative e temporali della legge statale e con le indicazioni dell'allegata tabella C) perdono ogni loro efficacia e non costituiscono più la parte precettiva nella struttura del reato contravvenzionale sancito dall'art. 21 della legge n. 316 del 1956. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto che i parametri n. 17, 19, 32 Tab.C legge regionale sono più restrittivi dei corrispondenti parametri della legge statale, che ve ne siano altri non corrispondenti in questa e che anche il periodo di moratoria per l'adeguamento degli impianti previsto dalla legge regionale non è compatibile con quello della legge statale). (Conf mass n 154429; (Conf mass n 154093; (Conf mass n 153838; (Conf mass n 153831; (contra mass n 152393).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 19/08/1974 num. 48 art. 14 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)