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Sez. U, Sentenza n. 12879 del 12/07/2004 (Rv. 574478 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Sanzione amministrativa pecuniaria (per violazione, nella specie, del codice della strada) - Cartella esattoriale e avviso di mora - Impugnazione - Finalità di dedurre l'infondatezza della pretesa sanzionatoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
Stato
decisa il 2004-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574478-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

L'impugnazione della cartella esattoriale e dell'avviso di mora relativi all'ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria (per violazione, nella specie, del codice della strada) spetta alla cognizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che il privato, oltre a contestare la fondatezza della pretesa sanzionatoria della P.A., deduca l'illegittimità dell'atto amministrativo, trattandosi (quest'ultima) di questione puramente incidentale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)