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Sez. L, Sentenza n. 2308 del 10/04/1980 (Rv. 405987 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - CONSEGUENTE RIDUZIONE DEL CREDITO DELL'ASSICURATORE - ESCLUSIONE - LIMITE QUANTITATIVO DEL CREDITO MEDESIMO - AMMONTARE DEL RISARCIMENTO DOVUTO DAL RESPONSABILE.*
Stato
decisa il 1980-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405987-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - CONSEGUENTE RIDUZIONE DEL CREDITO DELL'ASSICURATORE - ESCLUSIONE - LIMITE QUANTITATIVO DEL CREDITO MEDESIMO - AMMONTARE DEL RISARCIMENTO DOVUTO DAL RESPONSABILE.*

Il credito dell'Inail per il rimborso, da parte del responsabile di un infortunio sul lavoro, di quanto corrisposto in favore dell'infortunato (o dei suoi superstiti) non e soggetto, in caso di concorso di colpa del danneggiato, a riduzione proporzionale al grado del concorso stesso, ma trova come unico limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe dovuto dal responsabile all'infortunato secondo le norme generali sui danni da fatto illecito. (V 107/75, Corte cost; (Conf 3919/78, mass n 393519; (Conf 1398/75, mass n 376265).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)