Sez. U, Ordinanza n. 10981 del 09/06/2004 (Rv. 573498 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione di risarcimento danni proposta dalla Regione Puglia nei confronti dell'Acquedotto Pugliese spa - Danni da ritardata assunzione della gestione degli impianti da parte della Spa Acquedotto - Fondamento - Natura - Giurisdizione - Spettanza - Giurisdizione amministrativa o del TSAP - Esclusione - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 7 l. n. 205 del 2000.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La pretesa fatta valere dalla Regione Puglia, secondo la quale la società Acquedotto Pugliese spa (già Ente Autonomo) deve risarcire il danno derivante dalla ritardata assunzione della gestione degli impianti di depurazione, realizzati dalla Associazione Temporanea di Imprese concessionaria e gestiti, fino all'effettivo passaggio di gestione all'Acquedotto, da quest'ultima associazione dietro il versamento di un corrispettivo, ha valenza meramente patrimoniale, essendo fondata sul mancato rispetto dell'obbligo derivante dall'art. 1 RDL n. 1464 del 1938, ed è riconducibile allo schema dell'illecito di cui all'art. 2043 cod. civ., non ad un rapporto di concessione di pubblico servizio. Trattandosi di danno derivante dall'affermato inadempimento di un obbligo scaturente direttamente dalla legge, la quale non prevede l'emanazione di atti amministrativi discrezionali per la sua nascita, né per la determinazione del <quantum> richiesto a titolo risarcitorio per la sua lesione, né potendosi qualificare la posizione soggettiva della Regione, in relazione alla assunzione della gestione degli impianti dall'Acquedotto spa, come interesse legittimo, non ricorre il presupposto per affermare né la giurisdizione del giudice amministrativo né quella del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche (Fattispecie relativa a controversia instaurata prima dell'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, il cui art.7, secondo la Corte, ha reintrodotto una ipotesi di giurisdizione esclusiva non avente valore retroattivo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. Legge 02/08/1938 num. 1464 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)