Sez. 1, Sentenza n. 15741 del 13/12/2001 (Rv. 551097 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Estinzione dell'obbligazione sanzionatoria successivamente alla irrogazione della sanzione - Notificazione della cartella esattoriale - Mancata impugnazione - Azione di ripetizione di indebito - Esperibilità - Esclusione - Rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione - Competenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA
A seguito della notificazione di una cartella esattoriale, dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione, deve proporre opposizione all'esecuzione, per la quale è competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine alla opposizione al provvedimento sanzionatorio. Tale giudice era originariamente il pretore, poi sostituito dal tribunale con il D.Lgs. n. 51 del 1998, e, infine, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 1999, dal giudice di pace. Ove ometta - invece - tale opposizione e nondimeno provveda al pagamento onde evitare il pignoramento, egli non potrà poi agire in via di ripetizione d'indebito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)