Sez. 5, Sentenza n. 957 del 06/10/2003 Ud. (dep. 20/01/2004) Rv. 228520 - 01
ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Art. 87 comma secondo D.P.R. 16 maggio 1960 n.570 - Aggravante prevista dall'art. 7 del d.l.13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203 - Fattispecie autonoma di reato - Termine prescrizionale breve ex art. 100 DPR 570/1960 - Inapplicabilità.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI
Il reato elettorale previsto dall'art. 87, comma secondo d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, che prevede un aumento di pena sino alla metà, è un reato complesso, diverso e assai più grave dalla fattispecie semplice, in quanto il procurare voti per sè o per altri è una condotta diretta ad agevolare l'associazione di stampo mafioso; pertanto il termine abbreviato di prescrizione previsto dall'art. 110 della predetta legge 570/1960, avendo carattere eccezionale, non può essere applicato in via estensiva a tale reato, per il quale è edittalmente prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, per effetto della circostanza aggravante.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 87 com. 2, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 100 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)